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Sez. L, Sentenza n. 908 del 26/01/1995 (Rv. 489960 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IMPUGNAZIONE - DECADENZA | Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Eccezione relativa sollevata per la prima volta in appello - Divieto.
Stato
decisa il 1995-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489960-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IMPUGNAZIONE - DECADENZA

La decadenza del lavoratore dalla facoltà di impugnare le rinunzie e le transazioni di cui all'art. 2113 cod. civ., in conseguenza del decorso del termine di sei mesi dal loro compimento non è rilevabile di ufficio e non può essere eccepita per la prima volta in grado di appello, stante la preclusione prevista dall'art. 437.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)