Sez. L, Sentenza n. 908 del 26/01/1995 (Rv. 489960 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IMPUGNAZIONE - DECADENZA | Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Eccezione relativa sollevata per la prima volta in appello - Divieto.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IMPUGNAZIONE - DECADENZA
La decadenza del lavoratore dalla facoltà di impugnare le rinunzie e le transazioni di cui all'art. 2113 cod. civ., in conseguenza del decorso del termine di sei mesi dal loro compimento non è rilevabile di ufficio e non può essere eccepita per la prima volta in grado di appello, stante la preclusione prevista dall'art. 437.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)