Sez. 3, Sentenza n. 1681 del 04/07/1962 (Rv. 252672 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CAPACITA PROCESSUALE - IN GENERE - PARTITI POLITICI - SEZIONI DEL PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (PSI) - AUTONOMIA - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE - LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CAPACITA PROCESSUALE - IN GENERE - PARTITI POLITICI - SEZIONI DEL PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (PSI) - AUTONOMIA - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE - LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE.*
Le Sezioni di un partito politico (nella specie, del psi) costituiscono organi autonomi nell'ambito della vita amministrativa e politica del partito, aventi un proprio fondo, e, quindi, autonomia patrimoniale. Esse, come associazioni non riconosciute a se stanti, sono legittimate a stare in giudizio nella persona di chi, secondo gli accordi degli associati, ne ha la direzione, e cioe del segretario, ai sensi degli artt 75 cod proc civ e 36 e segg cod civ. (Conf 50/55, 2981/54, 985/52).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 36, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)