Sez. 1, Ordinanza n. 18720 del 09/06/2026 (Rv. 679257-01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - FORMA E VALORE | Forma scritta ex art. 117 TUB - Ad substantiam - Conseguenze - Giuramento decisorio - Ammissibilità - Esclusione - Ammissibilità nel caso di forma ad probationem. PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA' - DEL GIURAMENTO DECISORIO - In genere.
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - FORMA E VALORE
L'art. 117 TUB impone per i contratti bancari un onere di forma scritta che, incidendo sulla validità dell'accordo, costituisce requisito di forma ad substantiam; ne consegue che è inammissibile il giuramento decisorio volto a provare l'esistenza di tali contratti, a nulla rilevando il fatto che l'invalidità abbia natura protettiva per il cliente, diversamente dal caso in cui la forma del contratto è semplicemente prescritta ad probationem, in cui il giuramento decisorio deve ritenersi ammesso.
TUB [ rnc : art = 0117 00, gen = LS, sp = TUB], TUB [ rnc : art = 0127 00, com = 0002, gen = LS, sp = TUB], Cod. Civ. art. 2739, Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)