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Sez. 3, Sentenza n. 1796 del 01/12/1981 Ud. (dep. 19/02/1982) Rv. 152401 - 01

REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - SFRUTTAMENTO - GUADAGNI DELLA PROSTITUZIONE - RICEZIONE UNA SOLA VOLTA - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1981-12-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/152401-01

REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - SFRUTTAMENTO - GUADAGNI DELLA PROSTITUZIONE - RICEZIONE UNA SOLA VOLTA - SUFFICIENZA.*

Il reato di sfruttamento della prostituzione può concretarsi anche nella ricezione, una sola volta, purché cosciente e volontaria, dei guadagni provenienti dalla prostituzione. (Conf mass n 128123; (Conf mass n 103205).*

Riferimenti normativi: Legge 20/02/1958 num. 75 art. 3 com. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)