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Sez. 1, Sentenza n. 5178 del 29/11/1977 (Rv. 388805 - 01)

RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI - ATTI DISPOSITIVI A TITOLO GRATUITO POSTERIORI AL SORGERE DEL CREDITO CONSAPEVOLEZZA DELLA RIDUZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - NECESSITA - SPECIFICO INTENTO DI NUOCERE AL CREDITORE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1977-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388805-01

RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI - ATTI DISPOSITIVI A TITOLO GRATUITO POSTERIORI AL SORGERE DEL CREDITO CONSAPEVOLEZZA DELLA RIDUZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - NECESSITA - SPECIFICO INTENTO DI NUOCERE AL CREDITORE - IRRILEVANZA.*

L'Azione revocatoria, contro Atti di disposizione a titolo gratuito posteriori al sorgere del credito, ai sensi dell'art 2901 cod civ postula la consapevolezza del debitore di ridurre quantitativamente la garanzia patrimoniale derivante dal complesso dei suoi beni, e non anche, pertanto, lo specifico intento del debitore medesimo di nuocere al creditore. (V 713/73, mass n 362901; (V 3406/75, mass n 388564).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)