Sez. L - , Sentenza n. 4899 del 27/02/2017 (Rv. 643422 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ASSOCIAZIONI SINDACALI - IMMUNITÀ - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE | Licenziamento per motivi sindacali - Nullità - Conseguenze - Obbligo contributivo - Sussistenza - Fondamento - Adempimento dell'obbligo retributivo - Irrilevanza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ASSOCIAZIONI SINDACALI - IMMUNITÀ - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE
Il licenziamento determinato da motivi sindacali è nullo ai sensi dell'art. 4 della l. n. 604 del 1966 e, in caso di declaratoria d'antisindacalità del comportamento aziendale che vi abbia dato causa ex art. 28 st.lav., anche in assenza dell'azione individuale, la persistente validità ed efficacia del rapporto di lavoro deriva dal principio generale secondo cui gli atti nulli sono insuscettibili di produrre effetti giuridici; ne consegue la permanenza dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, indipendentemente dalla soddisfazione totale o parziale degli obblighi retributivi nei confronti del lavoratore, in quanto, giusta l'art. 12 della l. n. 153 del 1969, la retribuzione deve ritenersi dovuta in tutte le ipotesi in cui il rapporto è in atto.
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 4, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)