Sez. U, Ordinanza n. 16240 del 16/07/2014 (Rv. 631800 - 01)
STRADE - APPALTO PER LA COSTRUZIONE E MANUTENZIONE | Appalto pubblico per opere stradali - Danni subiti da ANAS per indebito riconoscimento di riserve nella procedura di accordo bonario - Giurisdizione di responsabilità della Corte dei conti - Soggetti passivi - Individuazione - Fondamento.
STRADE - APPALTO PER LA COSTRUZIONE E MANUTENZIONE
In tema di appalto pubblico per opere stradali, circa i danni subiti da ANAS s.p.a. a causa dell'indebito riconoscimento di riserve nella procedura di accordo bonario ex art. 31 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (ora, art. 240 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163), sussiste la giurisdizione di responsabilità della Corte dei conti verso gli organi e i dipendenti dell'ANAS stessa, attesa la sua perdurante natura pubblicistica, e verso i componenti della commissione di collaudo, attesa la relazione funzionale che li lega all'ente pubblico appaltante; invece, la giurisdizione di responsabilità della Corte dei conti non sussiste verso i componenti della commissione di accordo bonario, attesa l'estraneità all'ente pubblico appaltante determinata dalla funzione conciliativa, né verso il contraente generale, attesa la natura contrattuale dell'iscrizione di riserve incidenti sul sinallagma negoziale, né verso il direttore dei lavori, atteso che questi, nell'appalto affidato a contraente generale, opera per quest'ultimo, anziché come agente pubblico.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 52, Legge 11/02/1994 num. 109 art. 31 bis CORTE COST., Legge 08/08/2002 num. 178 CORTE COST., Decreto Legge 08/07/2002 num. 138 art. 7, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 176, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 240
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)