Sez. U, Sentenza n. 1008 del 14/03/1977 (Rv. 384636 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - IN GENERE - EMISSIONE DAL CASSIERE DELL'UFFICIO DEL REGISTRO - CONTROFIRMA DEL DIRETTORE - VALIDITA.*
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - IN GENERE - EMISSIONE DAL CASSIERE DELL'UFFICIO DEL REGISTRO - CONTROFIRMA DEL DIRETTORE - VALIDITA.*
Poiche, a norma degli artt 1 e 2 della legge 15 maggio 1954 n 270, il ministro delle Finanze puo affidare ai cassieri degli uffici del registro di maggiore importanza il compimento degli Atti della procedura esecutiva per la riscossione dei Tributi il cui recupero spetta agli uffici anzidetti, deve ritenersi legittima sotto il profilo della Competenza, ove tale affidamento sia stato concretamente posto in essere, l'ingiunzione fiscale emanata dal cassiere dello ufficio del registro e controfirmata dal direttore dell'ufficio medesimo. (Conf 2579/73, mass n 366043).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 144, Legge 15/05/1954 num. 270 art. 1, Legge 15/05/1954 num. 270 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)