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Sez. 3, Sentenza n. 2816 del 21/10/1965 Ud. (dep. 03/01/1966) Rv. 100108 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - LAVORI DI COSTRUZIONE - NOZIONE - SBANCAMENTO E SCAVO DEL TERRENO PER LE FONDAZIONI - LICENZA DI COSTRUZIONE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1965-10-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/100108-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - LAVORI DI COSTRUZIONE - NOZIONE - SBANCAMENTO E SCAVO DEL TERRENO PER LE FONDAZIONI - LICENZA DI COSTRUZIONE - NECESSITA.*

Per lavori di costruzione devono intendersi non esclusivamente quelli di muratura mediante i quali la nuova fabbrica si eleva al di sopra del livello del suolo, ma tutte le opere che devono essere compiute sul suolo per edificare. Pertanto, lo sbancamento e lo scavo del terreno per il gettito delle fondazioni, avendo carattere necessariamente funzionale per la edificazione, costituiscono l'inizio dei lavori di costruzione, che la legge subordina alla preventiva licenza del sindaco.*

Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 31 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)