Sez. 3, Sentenza n. 2816 del 21/10/1965 Ud. (dep. 03/01/1966) Rv. 100108 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - LAVORI DI COSTRUZIONE - NOZIONE - SBANCAMENTO E SCAVO DEL TERRENO PER LE FONDAZIONI - LICENZA DI COSTRUZIONE - NECESSITA.*
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - LAVORI DI COSTRUZIONE - NOZIONE - SBANCAMENTO E SCAVO DEL TERRENO PER LE FONDAZIONI - LICENZA DI COSTRUZIONE - NECESSITA.*
Per lavori di costruzione devono intendersi non esclusivamente quelli di muratura mediante i quali la nuova fabbrica si eleva al di sopra del livello del suolo, ma tutte le opere che devono essere compiute sul suolo per edificare. Pertanto, lo sbancamento e lo scavo del terreno per il gettito delle fondazioni, avendo carattere necessariamente funzionale per la edificazione, costituiscono l'inizio dei lavori di costruzione, che la legge subordina alla preventiva licenza del sindaco.*
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 31 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 32
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)