Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Testo in vigore al
Art. 207
1. Non e' necessario il consenso del socio receduto o degli eredi del socio defunto, richiesto dal secondo comma dell'art. 2292 del codice, se il socio e' receduto o defunto almeno un anno prima dell'entrata in vigore del codice stesso, ed il suo nome e' stato conservato nella ragione sociale senza opposizione del socio receduto o degli eredi del socio defunto.
Art. 208
Art. 209
1. Hanno immediata applicazione con l'entrata in vigore del codice, anche per le societa' esistenti a tale data, nonostante ogni contraria disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto, gli articoli 2357 a 2362, 2367, 2373, 2377 a 2379, 2389, 2391 a 2396, 2398 a 2409, 2422 e 2446, nonche' le disposizioni del titolo XI del libro V del codice.
Art. 210
1. L'emissione di obbligazioni da parte di societa' per azioni, esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice, e' regolata dalle nuove disposizioni.
Art. 211
1. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto delle societa' commerciali e delle societa' cooperative, esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice, nonche' la trasformazione e la fusione delle societa' stesse sono regolate dalle nuove disposizioni.
Art. 212
1. Le azioni a voto plurimo, esistenti al 27 febbraio 1942, nonche' quelle emesse a norma dell'ultimo comma, potranno essere conservate per tutta la durata della societa' emittente prevista dall'atto costitutivo o dalle modificazioni di questo anteriori alla data suindicata.
2. Dalla data predetta sono vietate anche per le societa' esistenti le emissioni di azioni a voto plurimo. Sono nulle altresi' le deliberazioni con le quali si attribuisce alle azioni a voto plurimo esistenti un maggior numero di voti.
3. Le disposizioni del comma precedente non si applicano alle azioni a voto plurimo, emesse in occasione di aumenti di capitale deliberati prima dell'entrata in vigore del codice e dirette a mantenere inalterato il rapporto tra le varie categorie di azioni.
Art. 213
1. Salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto, la durata dell'ufficio degli amministratori delle societa' esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice, resta regolata dalla legge anteriore sino al 30 giugno 1945. Gli amministratori in carica a questa data decadono dall'ufficio alla, prima scadenza, per decorrenza del termine, di uno o piu' amministratori, successiva alla data stessa, salva la disposizione, del secondo comma dell'art. 2385 del codice.12345
Art. 214
1. Le disposizioni dell'art. 2387 del codice non si applicano agli amministratori in carica al giorno dell'entrata in vigore del codice stesso per la durata della loro nomina.
Art. 215
1. Le societa' per azioni, che al giorno dell'entrata in vigore del codice hanno un capitale non inferiore a cinquecentomila lire, possono conservare la forma della societa' per azioni per il tempo stabilito per la loro durata antecedentemente al 27 febbraio 1942.
2. Le societa' per azioni, che al giorno dell'entrata in vigore del codice, hanno un capitale inferiore a cinquecentomila lire e che entro il 30 giugno 1945 non abbiano provveduto a conformarsi a uno dei tipi sociali previsti dal codice, sono sciolte, e gli amministratori devono entro un mese convocare l'assemblea per le deliberazioni relative alla liquidazione secondo le norme stabilite dal codice stesso.12345
Art. 216
1. Le societa' a garanzia limitata, esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice nella Venezia Giulia e Tridentina, a norma del R. decreto 4 novembre 1928 n. 2325, se non hanno provveduto a conformarsi al codice entro il 30 giugno 1945, sono soggette a decorrere dal 1° luglio 1945 alle nuove disposizioni sulle societa' a responsabilita' limitata.12345
Art. 217
1. Le societa' cooperative in nome collettivo e quelle per azioni, esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice, sono soggette alle disposizioni dettate dal codice stesso rispettivamente per le societa' cooperative a responsabilita' illimitata e per le societa' cooperative a responsabilita' limitata, salvo quanto disposto dagli articoli 206 e seguenti di queste disposizioni.
2. Le societa' cooperative in accomandita, esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice che entro il 30 giugno 1945 non abbiano provveduto a conformarsi al medesimo, devono essere poste in liquidazione.12345
3. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai consorzi conservati in vigore nella Venezia Giulia e Tridentina a norma del primo comma dell'art. 41 del R. decreto 4 novembre 1928 n. 2325.
Art. 218
1. Le societa' commerciali e cooperative, poste in liquidazione con atto pubblicato nel foglio degli annunzi legali prima dell'entrata in vigore del codice, sono liquidate secondo le leggi anteriori.
2. Le societa' commerciali e cooperative, poste in liquidazione con atto pubblicato nel foglio degli annunzi legali dopo l'entrata in vigore del codice, sono liquidate secondo le nuove disposizioni.
Art. 219
1. I rapporti di associazione in partecipazione costituiti anteriormente all'entrata in vigore del codice sono regolati dalle leggi anteriori.
Art. 220
1. La disposizione del secondo comma dell'art. 2560 del codice non si applica ai trasferimenti di azienda anteriori all'entrata in vigore del codice.
Art. 221
Art. 222
1. La disposizione dell'art. 2596 del codice non si applica ai patti limitativi della concorrenza conclusi anteriormente al 27 febbraio 1942.
2. Tuttavia i patti limitativi della concorrenza, conclusi prima del 27 febbraio 1942 per tempo indeterminato, o che alla data di entrata in vigore del codice devono ancora durare per oltre cinque anni, hanno efficacia entro i limiti di un quinquennio da quest'ultima data.
Art. 223
1. I contratti di consorzio previsti dal capo II del titolo X del libro V del codice, stipulati anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso, sono soggetti alle nuove disposizioni a partire dal 1° luglio 1945.
2. Entro il 30 giugno 1945 tali contratti devono essere uniformati alle disposizioni stesse: le relative deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei consorziati e possono essere impugnate davanti all'autorita' giudiziaria dai consorziati assenti o dissenzienti entro trenta giorni dalla data della deliberazione. In mancanza il consorzio e' sciolto.12345
Sezione VI. Disposizioni relative al Libro VI
Art. 224
1. Salvo quanto e' disposto dagli articoli seguenti, la trascrizione di un atto, eseguita in conformita' delle leggi anteriori a effetti diversi da quelli stabiliti dal codice, produce gli effetti previsti dal codice stesso, a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore di questo.
Art. 225
1. Le disposizioni del codice che regolano gli effetti dell'omissione della trascrizione o dell'annotazione non si applicano agli atti anteriori all'entrata in vigore del codice stesso, per i quali la trascrizione non era richiesta secondo le leggi precedenti o era richiesta a effetti diversi.
Art. 226
1. La trascrizione delle domande giudiziali prevista dagli articoli 2652 e 2653 del codice, anche se eseguita prima dell'entrata in vigore di questo, non pregiudica in nessun caso i diritti acquistati dai terzi prima di tale entrata in vigore, se essi erano fatti salvi dalle leggi anteriori.
Art. 227
1. Le disposizioni del codice, secondo le quali la trascrizione di una domanda giudiziale eseguita oltre un certo termine non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, non si applicano ai diritti che sono stati acquistati anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso e che non erano fatti salvi dalle leggi anteriori, a meno che i diritti medesimi siano resi pubblici prima della trascrizione della domanda e il termine stabilito dal codice per la loro salvezza sia decorso dal giorno dell'entrata in vigore di questo.