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Sez. L, Sentenza n. 716 del 02/02/1990 (Rv. 465118 - 01)

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - DISPOSIZIONI DELL'ORDINAMENTO RELATIVE ALL'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE - CRITERI ERMENEUTICI EX ART. 1362 E SEGG. COD. CIV. - APPLICABILITÀ - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1990-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465118-01

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - DISPOSIZIONI DELL'ORDINAMENTO RELATIVE ALL'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE - CRITERI ERMENEUTICI EX ART. 1362 E SEGG. COD. CIV. - APPLICABILITÀ - FATTISPECIE.*

I canoni legali di ermeneutica contrattuale dettati dagli artt. 1362 e segg. cod. civ. debbono essere osservati anche nella interpretazione delle declaratorie dell'ordinamento del Banco di Napoli relative ai vari gradi d'inquadramento del personale. (nella specie, la S.C. ha censurato, per violazione del criterio logico-letterale, l'interpretazione dell'impugnata sentenza, la quale aveva ritenuto che la distinzione fra i dipendenti del grado decimo, nono ed ottavo fosse fondata essenzialmente sul maggiore o minore rilievo dei loro compiti nell'ambito di una attività sostanzialmente omogenea). (V 2418/88, mass n 458191).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2093, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)