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Sez. 5, Sentenza n. 1245 del 21/01/1998 Ud. (dep. 31/01/1998) Rv. 210036 - 01

PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI | False comunicazioni sociali - Esimente dell'inesigibilità dagli amministratori di una condotta di autodenuncia di una commessa appropriazione indebita - Sussistenza - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1998-01-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210036-01

PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI

Il delitto di falso in bilancio non può essere scriminato dall'inesigibilità dagli amministratori della società di una condotta di autodenuncia in ordine al delitto di appropriazione indebita o di illecito finanziamento già commesso, e ciò sia in quanto l'art. 61 n. 2 cod. pen. prevede come circostanza aggravante la destinazione di un delitto all'occultamento di un altro (rendendo così palese l'eccezionalità dell'art. 384 cod. pen., che esime da pena alcuni delitti contro l'amministrazione della giustizia, se commessi per salvare sè o un prossimo congiunto da un grave pregiudizio alla libertà o all'onore), sia perché l'obbligo di veridicità del bilancio e delle altre comunicazioni sociali è inteso anche a prevenire scorrettezze nella gestione delle società, sicché sarebbe irragionevole un'interpretazione che privasse di sanzione la violazione di tale obbligo proprio quando fosse destinato a coprire le scorrettezze più gravi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2621 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)