diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 4145 del 10/11/1976 (Rv. 382814 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - SENTENZE - DI PRIMO GRADO - DENUNCIA DEL VIZIO DI EXTRAPETIZIONE DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1976-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382814-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - SENTENZE - DI PRIMO GRADO - DENUNCIA DEL VIZIO DI EXTRAPETIZIONE DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - INAMMISSIBILITA.*

Il vizio di extrapetizione attribuito alla sentenza di primo grado non e denunciabile in Cassazione quando non sia stato dedotto in appello con apposito motivo di gravame. (Conf 1931/72, mass n 359018).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 112, Cod. Civ. art. 346, Cod. Civ. art. 360

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)