Sez. 2, Sentenza n. 5391 del 24/01/1975 Ud. (dep. 22/05/1975) Rv. 130431 - 01
ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - DECRETO DI CITAZIONE - NULLITA - IN GENERE - NOTIFICAZIONE - OMISSIONE - COMPARIZIONE DELL'IMPUTATO - MANCATA ECCEZIONE - NULLITA DEL GIUDIZIO - ESCLUSIONE.*
ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - DECRETO DI CITAZIONE - NULLITA - IN GENERE - NOTIFICAZIONE - OMISSIONE - COMPARIZIONE DELL'IMPUTATO - MANCATA ECCEZIONE - NULLITA DEL GIUDIZIO - ESCLUSIONE.*
Il decreto di citazione a giudizio e la sua notificazione tendono a realizzare, a mezzo dell'intervento dell'imputato e della contestazione dell'accusa, la Costituzione del rapporto processuale in contraddittorio dell'imputato relativamente al predeterminato oggetto del giudizio. Cio premesso, nel caso che la notificazione del decreto di citazione sia stata omessa la volontaria comparizione dell'imputato e il compimento della formalita di apertura del dibattimento, realizzando le stesse finalita della notificazione (intervento dell'imputato e contestazione dell'accusa), determinano, non gia l'impossibile sanatoria di un atto - notificazione - inesistente, ma la Costituzione del rapporto processuale, sia pure irritualmente per quel che concerne l'aspetto cronologico dell'instaurazione del contraddittorio e lo Esercizio della difesa, con situazione analoga a quella determinata dalla nullita della notificazione del decreto di citazione a giudizio per inosservanza del termine di comparizione, la quale resta sanata se l'imputato si presenti senza fare rilevare l'irregolarita e senza chiedere un termine a difesa.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 412 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)