Sez. L, Sentenza n. 17994 del 25/11/2003 (Rv. 568468 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO NOTTURNO | Maggiorazioni retributive - Maggiorazione prevista dalla contrattazione collettiva in percentuale più elevata in caso di turno notturno non avvicendato - Relativa nozione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO NOTTURNO
Ai fini della corresponsione al dipendente della maggiore retribuzione per lavoro notturno, la prestazione di attività in turni non avvicendati, cui la contrattazione collettiva ricolleghi una percentuale di maggiorazione più elevata rispetto a quella disposta in caso di turni avvicendati, correttamente va intesa nel senso di aver riguardo alle ipotesi in cui la mancata alternanza intercorra fra i turni diurni e notturni fondandosi tale interpretazione sulla maggiore onerosità complessiva della prestazione notturna. (Nella specie, alla stregua di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano accolto la domanda di un dipendente del Consorzio trasporti pubblici di Roma - COTRAL, intesa ad ottenere la maggiorazione per la prestazione di lavoro notturno nella misura più elevata - trenta per cento - , prevista dal contratto collettivo di categoria in relazione alla prestazione di attività in turni non avvicendati, rispetto alla percentuale del venti per cento stabilita per la prestazione in turni avvicendati, atteso che l'avvicendamento, e cioè l'alternanza dei turni di lavoro notturno con turni diurni o di lavoro altrui, se regolare e costante, di guisa da consentire una più agevole assuefazione, presenta una minor penosità rispetto al lavoro notturno prestato con avvicendamenti irregolari e non stabili, che rendono la prestazione notturna più gravosa e come tale meritevole di maggiore remunerazione)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)