Sez. 2, Sentenza n. 1440 del 10/05/1968 (Rv. 333087 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - CHIAREZZA DELLE PAROLE USATE - SUFFICIENZA - SINDACATO DI LEGITTIMITA - LIMITI.*
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - CHIAREZZA DELLE PAROLE USATE - SUFFICIENZA - SINDACATO DI LEGITTIMITA - LIMITI.*
Il giudice, nell'interpretazione del contratto, deve rilevare, con opportuna ed adeguata indagine, la comune intenzione della parti, con riguardo anzitutto al significato letterale delle parole usate e solo nel caso in cui le espressioni letterali non siano chiare, precise ed adeguate, deve ricorrere alle altre regole interpretative di carattere sussidiario. In proposito il Sindacato della Corte di Cassazione puo essere utilmente esercitato non gia sul giudizio di fatto in cui si concreta il risultato dell'interpretazione, bensi soltanto sul procedimento logico giuridico seguito dal giudice di merito per giungere al detto risultato. (Conf sulla prima parte 1468'66; sulla seconda parte 2389'65).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)