Sez. 3, Sentenza n. 979 del 18/02/1981 (Rv. 411508 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - CHIAMATA IN GARANZIA - GARANZIA IMPROPRIA - CONTESTAZIONE, DA PARTE DEL CHIAMATO, DELL'ESISTENZA E DELLA VALIDITA DELL'OBBLIGAZIONE DEL CHIAMANTE VERSO L'ATTORE - INTERVENTO ADESIVO DIPENDENTE - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE IN TEMA DI ECCEZIONI PROPONIBILI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - CHIAMATA IN GARANZIA - GARANZIA IMPROPRIA - CONTESTAZIONE, DA PARTE DEL CHIAMATO, DELL'ESISTENZA E DELLA VALIDITA DELL'OBBLIGAZIONE DEL CHIAMANTE VERSO L'ATTORE - INTERVENTO ADESIVO DIPENDENTE - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE IN TEMA DI ECCEZIONI PROPONIBILI.*
Nell'ipotesi di chiamata in causa per garanzia cosiddetta impropria, cioe fondata su un titolo distinto ed indipendente da quello relativo alla domanda principale, il chiamato, quando non si limiti a resistere alle pretese del chiamante, ma contesti anche la esistenza e la validita dell'obbligazione di quest'ultimo verso lo attore, assume, nella causa principale, la veste di interventore adesivo dipendente, sicche manca del potere di sostituirsi al chiamante, per far valere autonomamente eccezioni avverso la domanda attrice, non proposte dal chiamante stesso, salva restando la deducibilita, nell'autonomo e scindibile rapporto di garanzia, di tale inerzia del chiamante al fine dell'eventuale esclusione dello Obbligo di rivalsa. (V 3409/78, mass n 392857).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 106
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)