Sez. U, Sentenza n. 1149 del 24/02/1982 (Rv. 419030 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - DOMANDA DI ORGANISMI LOCALI DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - DOMANDA IMPLICITA DI DENUNCIA D'ILLEGITTIMI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DI IMPRESE PUBBLICHE A CARICO DI DETERMINATI DIPENDENTI - LIMITAZIONI O DEROGHE ALLA PREDETTA GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - DOMANDA DI ORGANISMI LOCALI DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - DOMANDA IMPLICITA DI DENUNCIA D'ILLEGITTIMI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DI IMPRESE PUBBLICHE A CARICO DI DETERMINATI DIPENDENTI - LIMITAZIONI O DEROGHE ALLA PREDETTA GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE.*
La giurisdizione del giudice ordinario, sulla domanda proposta da organismi locali delle associazioni sindacali, a norma dell'art. 28 dello statuto dei lavoratori, per conseguire la repressione di una condotta antisindacale del datore di lavoro, non può trovare limitazioni o deroghe per il caso in cui detta domanda implichi la denuncia anche di illegittimi provvedimenti disciplinari a carico di determinati dipendenti, in relazione alla pretesa devoluzione al giudice amministrativo dell'impugnazione di tali provvedimenti (nella specie, trattandosi di dipendenti di imprese di pubblico trasporto in regime di concessione), atteso che, pure in questa ipotesi, la controversia riguarda la tutela degli interessi superindividuali delle organizzazioni sindacali, e non delle posizioni soggettive dei singoli lavoratori colpiti da quei provvedimenti. (V 602/79, mass n 396744).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 26 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 54, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 58 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)