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Sez. 2, Sentenza n. 24340 del 18/05/2010 Ud. (dep. 25/06/2010) Rv. 247934 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FRAUDOLENTA DISTRUZIONE DELLA COSA PROPRIA - IN GENERE | Occultamento di cose - Modalità anche omissiva - Configurabilità.
Stato
decisa il 2010-05-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/247934-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FRAUDOLENTA DISTRUZIONE DELLA COSA PROPRIA - IN GENERE

L'occultamento delle cose di proprietà, elemento materiale del reato di danneggiamento dei beni assicurati, può sostanziarsi anche in una condotta meramente omissiva. (Fattispecie di mancata comunicazione alla società assicuratrice del ritrovamento dell'autovettura rubata onde conseguire il relativo indennizzo, già in precedenza disposto).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 642 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)