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Sez. L, Sentenza n. 6841 del 22/03/2010 (Rv. 612087 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Dipendenti da porre in cassa integrazione ed in mobilità - Criteri di scelta nel rispetto delle procedure ex artt. 4 e 5 della legge n. 223 del 1991 - Successiva disapplicazione o modifica - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612087-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

Il criterio di scelta dei dipendenti da porre in cassa integrazione ed in mobilità, determinato nel rispetto delle procedure previste dagli artt. 4 e 5 della l. 23 luglio 1991, n. 223, non può essere successivamente disapplicato o modificato, travalicando gli ambiti originariamente previsti, non essendo consentito che in tale spazio temporale l'individuazione dei singoli destinatari dei provvedimenti datoriali venga lasciata all'iniziativa ed al mero potere discrezionale dell'imprenditore, in quanto ciò pregiudicherebbe l'interesse dei lavoratori ad una gestione trasparente ed affidabile della mobilità e della riduzione del personale.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 1, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)