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Sez. L, Sentenza n. 10002 del 29/07/2000 (Rv. 538942 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CRITERI DI APPLICAZIONE - IN GENERE | Applicabilità dei criteri di cui all'art. 2070 cod. civ. - Limiti - Determinazione della giusta retribuzione.
Stato
decisa il 2000-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538942-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CRITERI DI APPLICAZIONE - IN GENERE

Nel vigente ordinamento del rapporto di lavoro subordinato, regolato da contratti collettivi di diritto comune, la individuazione della contrattazione collettiva che regola il rapporto di lavoro va fatta unicamente attraverso l'indagine della volontà delle parti risultante, oltre che da espressa pattuizione, anche implicitamente dalla protratta e non contestata applicazione di un determinato contratto collettivo. Il ricorso al criterio della categoria economica di appartenenza del datore di lavoro, fissato dall'art. 2070 cod. civ., è consentito al solo fine di individuare il parametro della retribuzione adeguata ex art. 36 Cost., quando non risulti applicata alcuna contrattazione collettiva, ovvero sia dedotta la inadeguatezza della retribuzione contrattuale ex art. 36 Cost. rispetto alla effettiva attività lavorativa esercitata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST., Costituzione art. 36, Legge 03/04/1926 num. 563

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)