Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931-IX, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza
Testo in vigore al
Art. 171
1. Per l'esecuzione dell'art. 98 della legge, la Commissione provinciale determina le distanze, nel caso di concessione di nuove licenze, di trasferimento di esercizi esistenti, di apertura di ingressi in caso di ampliamento o di modifica di esercizi preesistenti.
2. La Commissione provinciale puo' stabilire distanze maggiori per gli esercizi in cui si vendono bevande con un contenuto di alcole superiore al 21 per cento del volume.
Art. 172
1. La domanda per ottenere l'autorizzazione del Prefetto per la anticipazione o la protrazione degli orari stabiliti per gli esercizi pubblici deve essere motivata.
2. Ove il Prefetto accolga la domanda, deve indicare in quali ore, entro i limiti dell'anticipazione o della protrazione di orario, debba essere esclusa la vendita o il consumo delle bevande alcoliche di cui all'art. 89 della legge.
Art. 173
1. Nell'interesse pubblico, l'autorita' competente a fissare gli orari dei pubblici esercizi, ha facolta' di consentire, eccezionalmente, il prolungamento dell'orario anche, ove occorra, durante tutta la notte, tenendo conto delle esigenze e delle consuetudini locali.
2. Durante il prolungamento dell'orario non e' consentito l'esercizio dei giuochi, ancorche' sia stata conseguita la relativa licenza.
Art. 174
1. Agli effetti degli articoli 96 della legge e 172 e 173 del presente regolamento, gli esercizi pubblici sono distinti nelle seguenti categorie:
a) alberghi, pensioni e locande;
b) dormitori privati;
c) ristoranti e trattorie;
d) caffe' e bars;
e) osterie e osterie con cucina;
f) spacci di bevande non alcoliche e di cibi cotti con consumo sul posto;
g) sale pubbliche di bigliardo ed altri giuochi leciti;
h) alberghi diurni e bagni pubblici;
i) rimesse di autoveicoli, di vetture, locali di stallaggio o simili;
l) noleggi di autoveicoli senza conducente, di motocicli e biciclette.
Art. 175
1. In tutti i casi in cui la Commissione provinciale, provvedendo su richiesta di privati, ritenga indispensabile procedere ad accertamenti sopra luogo, le spese relative sono a carico della parte richiedente.
2. Di regola, i sopraluoghi sono eseguiti da un membro della Commissione a cio' appositamente designato di volta in volta dal presidente.
Art. 176
1. Agli effetti dell'art. 86 della legge, non si considera vendita al minuto di bevande alcoliche quella fatta in recipienti chiusi secondo le consuetudini commerciali, e da trasportarsi fuori del locale di vendita, purche' la quantita' contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a litri 0,200 per le bevande alcoliche di cui all'art. 89 della legge, ed a litri 0,33 per le altre.
2. Per le bevande non alcoliche, e' considerata vendita al minuto esclusivamente quella congiunta al consumo.
Art. 177
1. Si considerano bevande alcoliche aventi un contenuto in alcole superiore al 21 per cento del volume anche quelle che vengano ridotte al disotto di tale limite mediante diluizione e miscela all'atto della vendita al minuto.
Art. 178
1. Il divieto di vendita nei giorni festivi delle bevande di cui all'art. 89 della legge, non si estende agli alberghi, alle locande e alle pensioni, purche' le somministrazioni siano fatte, di regola, a persone che vi alloggiano e in locali non aperti al pubblico; ne' alle farmacie, purche' la vendita sia fatta come somministrazione di medicinali, a norma delle disposizioni vigenti sull'esercizio delle farmacie.
Art. 179
1. Le bottiglie e gli altri recipienti contenenti bevande alcoliche di cui all'art. 89 della legge, che si trovano nel pubblici esercizi di vendita al minuto, debbono portare all'esterno, in modo visibile, la designazione del liquore, con la scritta; « contiene alcole in quantita' superiore al 21 per cento del volume ».
Art. 180
1. I pubblici esercenti debbono tenere esposte nel locale dell'esercizio, in luogo visibile al pubblico, la licenza e l'autorizzazione e la tariffa dei prezzi.
2. Hanno pure l'obbligo di tenere in luogo visibile al pubblico l'elenco delle bevande alcoliche indicato nell'articolo 89 della legge che trovansi in vendita nell'esercizio, nonche' la riproduzione a stampa degli articoli 96, 97 e 101 della legge e 173, 176 a 181 e 186 del presente regolamento.
Art. 181
1. Non e' permesso somministrare al minuto bevande alcoliche di qualsiasi specie come prezzo di scommessa o di giuoco, ne' farne vendita a prezzo ragguagliato ad ora o frazione di ora.
Art. 182
1. Le autorita' di pubblica sicurezza e sanitarie, allo scopo di accertare il grado delle bevande alcoliche di qualsiasi genere hanno sempre facolta' di far procedere al prelevamento dei campioni nei modi o nelle forme stabilite dalle norme speciali sulla materia.
2. Il prelevamento dei campioni e' limitato a due sole bottiglie, che contengano ciascuna non meno di un quinto di litro della bevanda da verificarsi e che devono essere consegnate all'autorita' richiedente.
3. Una di tali bottiglie e' inviata, per l'accertamento del grado di alcole, ad uno dei laboratori dello Stato incaricato dell'analisi dei vini o l'altra e' conservata ad eventuale disposizione dell'autorita' giudiziaria.
4. I campioni non utilizzati si restituiscono all'esercente.
Art. 183
1. Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria, quando lo accertamento delle contravvenzioni lo richieda, o l'esercente contesti la natura o il grado alcolico della bevanda, debbono sequestrare una bottiglia della bevanda in contestazione.
Art. 184
1. La denunzia di apertura delle fabbriche o dei depositi di essenze per la confezione delle bevande alcoliche di qualsiasi genere, deve essere presentata al Prefetto, per iscritto, 15 giorni prima dell'apertura insieme con l'elenco delle essenze che s'intende di fabbricare o di tenere in deposito.
2. La denunzia di chiusura delle fabbriche o dei depositi predetti deve presentarsi, pure per iscritto, al Prefetto, non oltre il termine di 15 giorni.
3. Analogamente si procede per la denunzia delle variazioni che occorresse apportare all'elenco.
Art. 185
1. Gli esercenti hanno l'obbligo di tenere accesa una luce alla porta principale dell'esercizio, dall'imbrunire alla chiusura.
Art. 186
1. Con la chiusura dei pubblici esercizi all'ora stabilita deve cessare ogni servizio o somministrazione agli avventori ed effettuarsi lo sgombero del locale.
Art. 187
1. Salvo quanto dispongono gli art. 689 e 691 del Codice penale, gli esercenti non possono, senza un legittimo motivo, rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo.
Art. 188
1. I minori degli anni diciotto non possono essere adibiti alla somministrazione al minuto di bevande alcoliche negli esercizi pubblici, anche se trattisi di esercizi nei quali la vendita al minuto o il consumo delle bevande alcoliche non costituisca prestazione unica od essenziale dell'esercizio.
2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 MAGGIO 2001, N. 311.
3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 MAGGIO 2001, N. 311.
Art. 189
1. L'avviso di cui all'art. 99 della legge deve contenere l'indicazione del periodo di tempo in cui l'esercizio rimarra' chiuso.
2. I casi di forza maggiore che, a termini dello stesso art. 99, ultimo capoverso, della legge, possono giustificare la chiusura temporanea dell'esercizio per un termine superiore a tre mesi, devono essere comprovati dall'interessato.
3. L'autorita' locale di P. S., nel mese di dicembre, invia al questore le licenze ritirate a termine dell'art. 99 della legge; l'elenco degli esercizi pei quali fu presentato l'avviso di chiusura temporanea, con l'indicazione della data di chiusura; e le domande di cui al precedente capoverso, sulle quali decidono il Questore o il Prefetto, secondo la rispettiva competenza.
4. Le licenze degli esercizi che si trovino temporaneamente chiusi all'epoca dell'annuale rinnovazione, sono vidimate alla data della riapertura.
Art. 190
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 MAGGIO 2001, N. 311
Art. 191
1. Il proprietario o fittavolo, che intende vendere al minuto il vino dei propri fondi, non ha bisogno di licenza purche' presenti preventivamente all'autorita' locale di P. S. una dichiarazione scritta dalla quale risulti:
a) da quali fondi sia ricavato il vino;
b) l'estensione dei medesimi;
c) la quantita' media del prodotto annuo o la parte di esso destinata alla minuta vendita;
d) in quali locali di sua abitazione od annessi ai fondi intenda vendere il prodotto.
2. L'autorita' locale di P. S., riconosciuta la sussistenza delle asserite condizioni, prende atto della dichiarazione, rilasciandone ricevuta, nella quale fissa il termine consentito per la vendita.
3. Alle vendite indicate nel presente articolo si applicano le disposizioni degli articoli 16, 96 e 101 della legge e 185 e 186 del presente regolamento.