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Sez. 3, Ordinanza n. 6140 del 26/03/2004 (Rv. 571595 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI REALI | Appropriazione da parte di un comproprietario della quota di prodotto, derivante dalla gestione del fondo, e di contributi spettante all'altro comproprietario - Domanda di condanna - Rivendica di bene mobile - Esclusione - Azione personale aquiliana - Configurabilità - "Forum commissi delicti" - Foro generale delle persone fisiche - Operatività.
Stato
decisa il 2004-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571595-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI REALI

La domanda con cui il comproprietario, assumendo che il convenuto comproprietario, nell'esclusiva gestione di un uliveto di proprietà comune, si sia appropriato della quota (o di parte della quota) di prodotto e di contributi dell'Azienda per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), chieda la condanna dello stesso alla consegna della corrispondente quantità di olio e di contributi, oppure, in subordine, al pagamento dell'equivalente in danaro del prodotto, integra, non già un'azione di rivendicazione mobiliare (che deve avere ad oggetto una cosa concreta, individuata e determinata, non può esercitarsi su una cosa di genere, quantunque limitato, e per la quale opererebbe il solo foro generale delle persone fisiche), ma un'azione personale aquiliana, fondata su una responsabilità "ex delicto", in relazione alla quale la competenza territoriale si radica nel "forum commissi delicti", alternativo al foro generale della residenza del convenuto, in forza dell'art. 20 cod. proc. civ., dovendo presumersi che il fatto produttivo del danno, ossia la denunciata appropriazione, tanto del prodotto quanto del contributo comune, sia avvenuto nella sede dell'azienda agricola.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)