Sez. U, Sentenza n. 800 del 24/01/2002 (Rv. 551800 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Decorrenza del termine per l'azione disciplinare - Notizia del fatto formante oggetto dell'addebito - Acquisizione di un'informativa completa da parte del titolare dell'azione disciplinare - Necessità.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, la notizia del fatto formante oggetto dell'addebito, che segna la decorrenza del termine, di cui all'art. 59 del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916 (nel testo risultante dalla legge 3 gennaio 1981, n. 1), per l'esperimento dell'azione disciplinare, può essere ritenuta acquisita dal titolare di tale azione solo quando a costui sia pervenuta un'informativa completa del fatto stesso.
Riferimenti normativi: DPR 16/09/1958 num. 916 art. 59 CORTE COST., Legge 03/01/1981 num. 1 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)