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Sez. 3, Sentenza n. 25132 del 13/12/2010 (Rv. 614880 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE | Giudizio di risarcimento del danno - Appello proposto dal danneggiante - Accertamento in appello di un concorso di colpa del danneggiato - Conseguenze - Condanna dell'appellante alla rifusione sia pure in parte, delle spese - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614880-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE

In tema di spese processuali, è vittoriosa la parte che, dopo essere stata condannata in primo grado al risarcimento integrale del danno da fatto illecito, ottenga in appello il riconoscimento di un concorso di colpa, a carico del danneggiato; ne consegue che, in tal caso, il giudice del gravame non può, neppure in parte, condannare l'appellante a rimborsare le spese del secondo grado all'appellato, il quale ha dato causa al prolungarsi del processo, opponendo all'impugnazione una resistenza rivelatasi ingiustificata, ma può, eventualmente, compensare, in tutto o in parte, tali spese, qualora ne ravvisi i giusti motivi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)