Sez. 3, Sentenza n. 731 del 17/04/1962 (Rv. 251155 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - TUTELA DELLA SOLA PARTE NEI CUI CONFRONTI SI E REALIZZATO L'EVENTO INTRODUTTIVO - IRREGOLARE PROSECUZIONE DEL PROCESSO - DEDUCIBILITA SOLO DAGLI EREDI DEL DEFUNTO O DA CHI RAPPRESENTA LA PARTE CHE HA PERDUTO LA CAPACITA O LA RAPPRESENTANZA - APPLICAZIONE GENERALE DEL PRINCIPIO.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - TUTELA DELLA SOLA PARTE NEI CUI CONFRONTI SI E REALIZZATO L'EVENTO INTRODUTTIVO - IRREGOLARE PROSECUZIONE DEL PROCESSO - DEDUCIBILITA SOLO DAGLI EREDI DEL DEFUNTO O DA CHI RAPPRESENTA LA PARTE CHE HA PERDUTO LA CAPACITA O LA RAPPRESENTANZA - APPLICAZIONE GENERALE DEL PRINCIPIO.*
Le Disposizioni del codice di rito relative alla interruzione del processo mirano tutte a proteggere la parte rispetto alla quale si e verificato un evento idoneo a pregiudicarla, non gia l'altra parte che da quell'evento, o dalla continuazione del processo, non risenta alcun danno. Pertanto, la irregolare continuazione del processo puo essere eccepita solo dagli eredi del defunto o da chi rappresenta la parte che ha perduto la capacita o la rappresentanza. Tale principio e di applicazione generale e non limitato, quindi, ai soli casi in cui, non essendosi dichiarata la causa interruttiva l'interruzione non si sarebbe verificata mai. (V 249/60 1284/59 1087/57 4370/56).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)