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Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici

Testo in vigore al

Art. 18

1. I ricorsi aventi per oggetto diritti o interessi, che si pretendono lesi dall'avvenuta concessione, devono essere proposti, secondo le rispettive competenze, ai Tribunali delle acque territoriali o al Tribunale Superiore delle acque pubbliche e notificati entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di concessione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, al concessionario ed al Ministro dei lavori pubblici.

Art. 19

1. La concessione si intende fatta entro i limiti di disponibilita' dell'acqua.

2. Il concessionario non puo' mai invocare la concessione come titolo per chiedere indennizzo dallo Stato ed e' esclusivamente responsabile di qualsiasi lesione che in conseguenza di essa possa essere arrecata ai diritti dei terzi.

Art. 20

1. Le utenze non possono essere cedute, ne' in tutto ne' in parte, senza il nulla osta del Ministero dei lavori pubblici sentito il Ministero delle finanze e il cessionario non sara' riconosciuto come titolare dell'utenza, se non quando abbia prodotto l'atto traslativo.

2. La richiesta di nulla osta deve essere accompagnata dalla illustrazione dei motivi che determinano la cessione e dalla indicazione delle condizioni e patti in base ai quali si deve effettuare.

3. Le utenze d'acqua ad uso irriguo, di cui siano titolari proprietari dei terreni da irrigare, in caso di trapasso del fondo, si trasferiscono al nuovo proprietario, limitatamente alla competenza del fondo stesso, non ostante qualunque patto in contrario.

4. Le utenze passano da un titolare all'altro con l'onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti.

5. Le societa' commerciali utenti di derivazioni debbono comunicare al Ministero dei lavori pubblici, entro trenta giorni dall'omologazione, ogni trasformazione o modifica della loro costituzione, a norma dell'art. 96 del Codice di commercio.

Art. 21

1. Le concessioni di grandi derivazioni ad uso di forza motrice, ..., per usi ittiogenici e per costituzione di scorte idriche si fanno per una durata non maggiore di anni sessanta quelle di grandi derivazioni ad uso potabile, d'irrigazione o bonifica, non possono eccedere la durata di anni settanta; le concessioni di piccole derivazioni non possono eccedere la durata di anni trenta.

2. Le concessioni di grandi derivazioni ad uso industriale sono stipulate per una durata non superiore ad anni quindici e possono essere condizionate alla attuazione di risparmio idrico mediante il riciclo o il riuso dell'acqua, nei termini quantitativi e temporali che dovranno essere stabiliti in sede di concessione, tenuto conto delle migliori tecnologie applicabili al caso specifico.

3. Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore, tenuto conto dello scopo prevalente, determina la specie e la durata di ciascuna concessione.

4. Giusta il disposto dell'articolo 8 del testo unico sulle ferrovie concesse alla industria privata, approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, le derivazioni posteriori alla legge 12 luglio 1908, n. 444, accordate ad un concessionario di ferrovia pubblica per la applicazione della trazione elettrica, conservano la durata della concessione della ferrovia e ne costituiscono parte integrante.

5. La stessa disposizione e' applicabile alle tranvie a trazione meccanica in virtu' dell'art. 273 del citato testo unico ed alle derivazioni concesse per trazione elettrica di funicolari, funivie, filovie ed ascensori in servizio pubblico.

Art. 22

1. La durata delle concessioni temporanee accordate o rinnovate in base alla legge 10 agosto 1884, n. 2644, ove gli interessati lo richiedano almeno due anni prima della scadenza, ed ove non ostino motivi di decadenza o di pubblico interesse, sara' sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, prorogata fino al 31 gennaio 1977, ove si tratti di grande derivazione per forza motrice, e fino al 31 gennaio 1987, ove si tratti di grande derivazione per ogni altro uso. Alle concessioni prorogate sono applicabili tutte le disposizioni della presente legge.20

Art. 23

1. Le concessioni di grandi derivazioni accordate in base al decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, per le quali sia stata stabilita la durata massima prevista all'articolo 11 di esso, restano di diritto prorogate sino al termine della durata massima stabilita all'articolo 21 della presente legge.

2. Per le piccole derivazioni concesse in base al predetto decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, resta immutato il termine fissato nel decreto di concessione.20

Art. 24

1. Le utenze riconosciute o da riconoscere ai sensi delle lettere a) e b) dell'articolo 2 della presente legge hanno la durata massima stabilita nell'articolo 21 per le varie specie di concessioni, con la decorrenza dal 1° febbraio 1917. La stessa norma si applica alle utenze concesse in base alla legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F.

2. Alle predette utenze sono applicabili le disposizioni dei seguenti articoli 25, 26, 28, 30, 31 e 32 ultimo comma. Nei casi previsti all'ultimo comma dell'articolo 2, si applicano le disposizioni del presente articolo, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legislazione italiana sulle opere pubbliche nei territori annessi in dipendenza delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778.

3. Le utenze concesse in base a leggi speciali posteriori alla promulgazione della legge 10 agosto 1884, n. 2644, mantengono la durata loro assegnata.20

Art. 25

1. Al termine dell'utenza e nei casi di decadenza o rinuncia, nelle grandi derivazioni per forza motrice, passano in proprieta' dello Stato, senza compenso, tutte le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione, principali e accessorie, i canali adduttori dell'acqua, le condotte forzate ed i canali di scarico, il tutto in istato di regolare funzionamento.2130

2. Lo Stato ha anche facolta' di immettersi nell'immediato possesso di ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, corrispondendo agli aventi diritto un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera, calcolato al momento dell'immissione in possesso, astraendo da qualsiasi valutazione del reddito da esso ricavabile. In mancanza di accordo la controversia e' deferita ad un collegio arbitrale costituito di tre membri, di cui uno nominato dal Ministro dei lavori pubblici, uno dall'interessato, il terzo d'accordo tra le parti, o in mancanza di accordo, dal presidente del Tribunale delle acque.2130

3. Per esercitare la facolta' di cui al precedente comma lo Stato deve preavvisare gli interessati tre anni prima del termine dell'utenza.

4. Nel caso di decadenza o rinuncia non occorre tale preavviso.

5. Agli effetti del secondo comma del presente articolo, per impianti di trasformazione e distribuzione inerenti alla concessione si intendono quelli che trasformano e trasportano prevalentemente energia prodotta dall'impianto cui si riferisce la concessione.

Art. 26

1. Nell'ultimo quinquennio di durata delle utenze di grandi derivazioni per forza motrice. Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore e di concerto col Ministro delle finanze, puo' ordinare, sotto comminatoria della esecuzione di ufficio a termini dell'art. 221 della presente legge, la esecuzione di quanto e' necessario per la piena efficienza e per il normale sviluppo degli impianti, stabilendo l'onere eccedente l'ordinaria manutenzione che debba essere sostenuto dallo Stato in quanto non a ammortizzabile nell'ultimo quinquennio.

2. Avverso il provvedimento col quale il Ministro stabilisce la misura di tale onere, il concessionario puo' ricorrere al Tribunale Superiore delle acque costituito ai sensi dell'articolo 143, il quale decide in merito.

3. COMMA ABROGATO DALLA L. 6 DICEMBRE 1962, N. 1643.

4. COMMA ABROGATO DALLA L. 6 DICEMBRE 1962, N. 1643.

5. Per quanto riguarda le concessioni accordate all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per trazione elettrica, illuminazione ed altri usi inerenti al servizio ferroviario, l'esercizio dei relativi impianti sara' lasciato all'Amministrazione stessa.

6. Nell'ultimo decennio della concessione il concessionario deve comunicare al Ministro dei lavori pubblici gli schemi di contratti per forniture di energia elettrica, i quali non saranno eseguibili senza la sua approvazione.

Art. 27

1. Con le norme stabilite dal decreto Reale 30 dicembre 1923, n. 3267, relativo al riordinamento e alla riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani e dal decreto Reale 13 febbraio 1933, n. 215, concernente la bonifica integrale, potra' essere affidata ai concessionari della costruzione di serbatoi e laghi artificiali la esecuzione delle opere di rimboschimento, di correzione dei tronchi montani dei corsi d'acqua e altre previste nel Titolo II del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e all'articolo 2, lettera a) del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Art. 28

1. Nelle grandi derivazioni ad uso potabile, d'irrigazione o bonifica. qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse, al concessionario e' rinnovata la concessione, con quelle modificazioni che, per le variate condizioni dei luoghi e del corso d'acqua, si rendessero necessarie.

1-bis. In sede di rinnovo di concessioni di grandi e piccole derivazioni d'acqua ad uso irriguo, fatti salvi i criteri indicati dall'art. 12-bis, comma 2, il competente ufficio istruttore verifica l'effettivo fabbisogno idrico in funzione delle modifiche dell'estensione della superficie da irrigare, dei tipi di colture praticate anche a rotazione, dei relativi consumi medi e dei metodi di irrigazione adottati.

3. In mancanza di rinnovazione, come nei casi di decadenza o rinuncia, passano in proprieta' dello Stato, senza compenso, tutte le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione principali ed accessorie, i canali adduttori dell'acqua, gli impianti di sollevamento e di depurazione, le condotte principali dell'acqua potabile fino alla camera di carico o di distribuzione compresa, i canali principali di irrigazione e i canali e le condotte di scarico.22

Art. 29

1. Al termine dell'utenza tutte le opere e gli impianti che devono passare allo Stato senza compenso, a norma degli articoli 25, comma primo, e 28, comma secondo, restano franche e libere di ogni privilegio, ipoteca od altro diritto reale.

2. Per le opere e gli impianti nei quali lo Stato ha facolta' d'immettersi in possesso a norma del secondo comma del citato art. 25, i diritti derivanti da ipoteche o da altre garanzie reali si esercitano sulle somme dovute dallo Stato. Nel caso di decadenza o rinunzia restano salve, limitatamente alle somme somministrale, le ipoteche e le altre garanzie reali a favore dei creditori che abbiano ottenuto per il contratto di mutuo il nulla osta dei Ministeri dei lavori pubblici e delle finanze.

3. Per i mutui stipulati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, restano salve, nei limiti di cui sopra, le ipoteche e le garanzie reali regolarmente costituite prima della entrata in vigore della legge stessa.

Art. 30

1. Le concessioni di piccole derivazioni, al loro termine, sono rinnovate in conformita' dell'art. 28 e, in mancanza di rinnovazione, lo Stato ha il diritto o di ritenere senza compenso le opere costruite nell'alveo, sulle sponde e sulle arginature del corso d'acqua, o di obbligare il concessionario a rimuoverle e ad eseguire a proprie spese i lavori necessari per il ripristino dell'alveo, delle sponde e delle arginature nelle condizioni richieste dal pubblico interesse.22

Art. 31

1. Alla scadenza degli usi irrigui a qualsiasi titolo esercitati, puo' essere negato il rinnovo della concessione d'acqua a chi non abbia la proprieta' dei terreni da irrigare, qualora la derivazione sia chiesta in concessione dai proprietari stessi o dal consorzio dei proprietari dei terreni da irrigare. Per l'uso delle opere che ai sensi dei precedenti articoli 28 e 30 passano senza compenso allo Stato, il nuovo concessionario deve uno speciale corrispettivo che sara' fissato nel disciplinare di concessione.

Art. 32

1. Per le grandi derivazioni che possono riguardare rilevanti interessi pubblici, potra', sentito il Consiglio Superiore, essere inclusa nel disciplinare la facolta' di riscatto con le condizioni e modalita' da determinare nel disciplinare stesso.

2. Alla facolta' del riscatto sono condizionate le concessioni di derivazione a scopo irriguo che saranno accordate a chi non e' proprietario dei terreni da irrigare.

3. Il riscatto viene esercitato con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello delle finanze.

4. Qualora utenti di acque pubbliche a scopo irriguo abbiano in passato alienato a terzi, in tutto o in parte, i terreni cui l'acqua era destinata, riservandosi la disponibilita' di essa, i proprietari subingrediti in detti terreni, cui l'acqua serve, hanno diritto, singolarmente o riuniti in consorzio, di riscattare il diritto d'uso, qualora questo non sia venuto meno per altre disposizioni della presente legge.

Art. 33

1. Per le grandi derivazioni e per le opere di raccolta e regolazione delle acque il decreto di concessione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilita' per tutti i lavori e impianti occorrenti cosi' alla costruzione che all'esercizio, compresi i canali primari e secondari di irrigazione, i collettori di bonifica, le condotte principali di acqua potabile e le linee di trasmissione dell'energia elettrica.

2. L'approvazione del progetto esecutivo, che deve soddisfare alle condizioni stabilite dall'art. 16 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, equivale all'approvazione del piano particolareggiato agli effetti dell'art. 17 della legge stessa.

3. Il Genio Civile compila, previo avviso agli interessati, lo stato di consistenza dei fondi, i cui proprietari non accettarono la indennita' offerta o non conchiusero alcun amichevole accordo con l'espropriante, e determina la somma da depositarsi a titolo di indennita' di espropriazione, a seguito di che si provvede dal Prefetto a norma degli articoli 48 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359. Se i lavori debbono eseguirsi da un'Amministrazione dello Stato avente un proprio ufficio tecnico, questo stesso ufficio, previo avviso agli interessati, compilera' lo stato di consistenza.

4. Per tutto il resto si osservano le disposizioni della predetta legge.

5. Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore, puo' dichiarare urgente ed indifferibile l'esecuzione dei lavori, anche prima della concessione, agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata dalla legge 18 dicembre 1879, n. 5188 (serie seconda). In tal caso lo stato di consistenza di cui al detto articolo 71 e' compilato dal Genio Civile, previo avviso agli interessati, ed ha valore di perizia giudiziale a norma dell'art. 34 della legge suddetta.

6. Occorrendo rendere definitive le occupazioni temporanee, si provvedera' a norma dei capoversi precedenti.

Art. 34

1. Col decreto di concessione possono essere dichiarate applicabili, a tutti gli effetti, sentito il Consiglio Superiore, le disposizioni dell'articolo precedente alle piccole derivazioni a scopo irriguo, di bonifica o per provvista di acqua potabile che presentino uno speciale interesse pubblico.

2. La dichiarazione di pubblica utilita' deve essere chiesta con la domanda di concessione.

Art. 35

1. Le utenze di acqua pubblica sono sottoposte al pagamento di un annuo canone, secondo le norme seguenti:

  1. 1) per ogni modulo (litri cento al minuto secondo) di acqua potabile o di irrigazione, senza, obbligo di restituire le colature o residui di acqua, annue lire duecento;

  2. 2) se con obbligo di restituire le colature o residui di acqua, annue lire cento;

  3. 3) per l'irrigazione di terreni con derivazione non suscettibile di essere fatta a' bocca tassata, per ogni ettaro, annue lire due;

  4. 4) per ogni cavallo dinamico nominale di forza motrice, annue lire dodici.

2. La forza motrice nominale e' calcolata in base alla differenza di livello fra i due peli morti dei canali a monte ed a valle del meccanismo motore.

3. Il canone e' regolato sulla media della forza motrice nominale disponibile nell'anno.

4. In nessun caso il canone e' inferiore a lire dodici.3710192932

Art. 36

1. Per le concessioni di derivazioni d'acqua a uso promiscuo di irrigazione e di bonificazione, il canone e' ridotto alla meta' di quello stabilito per la irrigazione senza obbligo di restituzione delle colature o residui di acqua, ed al quinto per quelle aventi per unico scopo la bonificazione per colmata.

2. Alle concessioni di derivazione ad uso promiscuo di irrigazione e di forza motrice si applica il canone piu' elevato. Se l'uso promiscuo riguarda una parte dell'acqua derivata, il canone piu' elevato si applica a questa parte soltanto e all'altra il canone normale.

3. Per le concessioni a scopo di irrigazione delle acque jemali, il cui uso e' limitato dall'equinozio di autunno a quello di primavera, il canone e' ridotto alla meta'.71019

Art. 37

1. Il pagamento del canone decorre improrogabilmente dalla data del decreto di concessione o da quella di autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori, se anteriore.

2. Tuttavia per le grandi derivazioni tale pagamento decorre improrogabilmente dalla scadenza del termine originariamente assegnato per l'ultimazione dei lavori. Qualora l'utilizzazione dell'acqua avvenga prima della scadenza di detto termine, il canone decorre da quando l'acqua e' utilizzata.

3. Ai Comuni ed alle istituzioni pubbliche di beneficenza nonche' ai consorzi di bonifica si accordera', sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, la esenzione dal canone per la concessione dell'acqua potabile che venga distribuita gratuitamente.

Art. 38

1. Il canone sulle utenze riconosciute o da riconoscere decorre dal 1° luglio 1924 in qualunque tempo sia avvenuto o avvenga il riconoscimento.

2. Decorre pure dal 1° luglio 1924 il canone sulle concessioni che l'Amministrazione accordi, in sanatoria, a favore di utenti che avrebbero avuto titolo al riconoscimento, ma che ne siano decaduti per omessa tempestiva presentazione della domanda di riconoscimento.

3. Il Ministro delle finanze ha facolta' di emanare con proprio decreto, di concerto col Ministro dei lavori pubblici, da registrarsi alla Corte dei conti, norme per la concessione di riduzioni per alcune delle categorie di utenze, gia' gratuite, indicate nel primo comma del presente articolo.

4. Disposizioni analoghe il Ministro delle finanze ha facolta' di emanare con proprio decreto da registrarsi alla Corte dei conti in favore delle corrispondenti categorie di utenze di acqua dei canali indicati nell'art. 16 della presente legge e nell'art. 7 del R. decreto 25 febbraio 1924, n. 456.