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Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilita' delle regioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208

Testo in vigore al

Art. 24 Garanzie prestate dalla regione

1. In allegato al bilancio preventivo della regione devono essere elencate le garanzie principali o sussidiarie prestate dalla regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 25 Rendiconto generale

1. I risultati della gestione sono dimostrati nel rendiconto generale annuale della regione.

2. Il rendiconto generale comprende il conto del bilancio relativo alla gestione del bilancio ed il conto generale del patrimonio.

Art. 26 Conto del bilancio

1. Nel conto del bilancio sono esposte le risultanze della gestione delle entrate e delle spese secondo la stessa struttura del bilancio di previsione. Esso deve consentire, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 10, comma 3, la valutazione delle politiche pubbliche regionali di settore, sulla base della classificazione per funzioni obiettivo e per unita' previsionali di base, in modo da consentire la valutazione economica e finanziaria delle risultanze di entrata e di spesa in relazione agli obiettivi stabiliti, agli indicatori di efficacia e di efficienza.

Art. 27 Conto generale del patrimonio

1. Il conto generale del patrimonio, indica, in termini di valori aggiornati alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce:

  1. a) le attivita' e le passivita' finanziarie;

  2. b) i beni mobili e immobili;

  3. c) ogni altra attivita' e passivita', nonche' le poste rettificative.

2. Al fine di consentire l'armonizzazione dei conti del patrimonio regionale con quello relativo al patrimonio dello Stato, i conti stessi sono riclassificati secondo i criteri stabiliti dall'articolo 10, comma 3.

3. Il conto del patrimonio deve inoltre contenere la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilita' del bilancio e quella del patrimonio.

4. Al conto del patrimonio e' allegato un elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare della regione alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e dell'eventuale reddito da essi prodotto.

5. Ferma restando l'attuale distinzione in categorie dei beni della regione, e' introdotta nel conto generale del patrimonio un'ulteriore classificazione, al fine di consentire l'individuazione di beni suscettibili di utilizzazione economica.

Art. 28 Rendiconti degli enti dipendenti dalla regione e spese degli enti locali

1. I rendiconti degli enti e degli organismi, in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla regione sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dallo statuto e dalle leggi regionali e sono pubblicati nel bollettino ufficiale della regione.

2. I rendiconti di cui al comma 1 sono redatti in conformita' a quanto disposto negli articoli 26 e 27.

3. Al rendiconto generale della regione e' allegato altresi' l'ultimo bilancio approvato da ciascuna societa' in cui la regione abbia partecipazione finanziaria.

4. Si applica ai rendiconti degli enti locali il disposto dell'articolo 12, comma 3.

Art. 29 Modalita' per la formazione e l'approvazione del rendiconto

1. Il rendiconto generale della regione e' approvato con legge regionale entro il 30 giugno dell'anno successivo all'esercizio cui questo si riferisce. Lo statuto e le leggi regionali stabiliscono le modalita' e i termini per la sua presentazione al consiglio regionale.

2. Entro il 30 settembre di ciascun anno il Governo presenta al Parlamento una relazione sulle decisioni assunte, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, in merito alle leggi delle regioni a statuto ordinario che approvano il rendiconto generale della regione. La relazione espone i rilievi del Governo circa l'osservanza di quanto disposto dal comma 1 e dagli articoli 25, 26, 27 e 28. Entro il 15 novembre di ciascun anno la relazione e' integrata dai rilievi e dagli esiti relativi alle predette leggi regionali rinviate al nuovo esame del consiglio regionale, o per le quali il Governo ha promosso la questione di legittimita' davanti alla Corte costituzionale.

Art. 30 Autonomia contabile del consiglio regionale

1. Le regioni, sulla base delle norme dei rispettivi statuti, assicurano l'autonomia contabile del consiglio regionale, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge 6 dicembre 1973, n. 853, ferma la competenza regolamentare interna attribuita al consiglio medesimo.

Art. 31 Servizio di tesoreria della regione

1. La legge regionale disciplina il servizio di tesoreria della regione.

Art. 32 Cooperazione Stato-regioni

1. Gli organi statali e le regioni sono tenuti a fornirsi reciprocamente e a richiesta ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia di cui al presente decreto, nonche' a concordare le modalita' di utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi e le altre forme di collaborazione.

2. L'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3, dell'articolo 10, stabilisce le modalita' con le quali le regioni trasmettono trimestralmente al sistema informativo del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica i dati dei propri sistemi informativi riguardanti le unita' previsionali di entrata e di spesa, secondo la specificazione poste al comma 3, dell'articolo 4, e le classificazioni determinate ai fini della loro armonizzazione con il bilancio dello Stato.

Art. 33 Responsabilita' verso l'ente degli amministratori e dei dipendenti, competenza della Corte dei conti e obblighi di denunzia

1. Gli amministratori e i dipendenti della regione, per danni arrecati nell'esercizio delle loro funzioni, rispondono nei soli casi e negli stessi limiti di cui alle legge 14 gennaio 1994, n. 20 e 20 dicembre 1995, n. 639. Si applicano alle indicate ipotesi di responsabilita' gli istituti processuali valevoli per i dipendenti delle amministrazioni statali.

Art. 34 Norme finali e transitorie

1. La legge regionale disciplina la formazione e la struttura del bilancio della regione, e le procedure di gestione del bilancio medesimo, in conformita' ai principi del presente decreto, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione.

2. Fino a quando la regione non abbia esercitato la propria potesta' legislativa nella materia di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni, contenute anche nelle leggi regionali, precedentemente in vigore nella materia medesima, non oltre comunque il 31 dicembre 2001. A decorrere dal 1o gennaio 2002, il mancato adeguamento della legislazione regionale ai principi del presente decreto e' rilevabile quale vizio di legittimita' della legge regionale di approvazione del bilancio in sede di esame da parte dei competenti organi statali ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

3. Con apposita legge della Repubblica sono stabiliti i principi fondamentali in materia di amministrazione del patrimonio e di contratti delle regioni. Fino all'emariazione della legge predetta si osservano le norme dello Stato in materia di beni e di contratti, salva diversa disciplina dettata dalla legge regionale nell'ambito dei principi fondamentali della legislazione statale vigente in materia.

4. Dopo i primi due anni di applicazione generalizzata del nuovo ordinamento contabile previsto dal presente decreto si provvede, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ad una verifica dell'effettiva rispondenza del nuovo assetto alle esigenze funzionali delle regioni, al fine di pervenire alle eventuali modifiche intese a realizzare una piu' efficace disciplina della materia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 marzo 2000
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Amato, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Bellillo, Ministro degli affari
regionali
Visto, il Guardasigilli: Diliberto