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Sez. 5, Sentenza n. 12764 del 01/12/2016 Ud. (dep. 16/03/2017) Rv. 269730 - 01

COMPETENZA - COMPETENZA PER CONNESSIONE - IN GENERE | Competenza determinata da connessione tra procedimenti - Violazione del criterio unitario di attribuzione dei processi previsto dall'art. 15 cod. proc. pen. - Eccepibilità dinanzi al Tribunale - Termini - Conseguenze della mancata tempestività della questione - Decadenza.
Stato
decisa il 2016-12-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269730-01

COMPETENZA - COMPETENZA PER CONNESSIONE - IN GENERE

L'incompetenza per materia del Tribunale, determinata da ragioni di connessione, ai sensi dell'art. 15 cod. proc. pen., deve essere rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro i termini previsti dall'art. 21, commi 2 e 3, cod. proc. pen. e, pertanto, entro il termine previsto dall'art. 491, comma primo, cod. proc. pen. (Fattispecie in cui, in sede di udienza preliminare, era stata disposta a carico dei medesimi imputati la separazione delle posizioni, sulla base della competenza per materia dei reati loro ascritti in connessione teleologica, rinviandoli a giudizio contemporaneamente dinanzi alla Corte d'Assise e innanzi al Tribunale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 12 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 15, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 17 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 21 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 CORTE COST., Costituzione art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)