Sez. 3, Sentenza n. 10409 del 16/01/2020 Cc. (dep. 20/03/2020) Rv. 278773 - 01
TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - IN GENERE | Istanza di restituzione in termini - Disciplina prevista dal previgente art. 175, commi 2 e 2-bis cod. proc. pen. - Tempestività della domanda – Valutazione – Criteri - Fattispecie.
TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - IN GENERE
La domanda di restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale, secondo la disciplina prevista dal previgente art. 175, commi 2 e 2-bis, cod. proc. pen., come introdotti dal d.l. 21 febbraio 2005, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2005, n. 60, deve ritenersi tempestiva se presentata al giudice competente entro trenta giorni dal momento in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento. (Fattispecie in cui la domanda era stata presentata nel termine suddetto al giudice incompetente e da quest'ultimo successivamente trasmessa ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen. al giudice competente, al quale era pervenuta dopo la scadenza del termine).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Decreto Legge 21/02/2005 num. 17 CORTE COST., Legge 22/04/2005 num. 60 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)