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Sez. 2, Sentenza n. 984 del 21/04/1970 Ud. (dep. 17/03/1971) Rv. 117201 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - RAPINA IMPROPRIA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - RIUNIONE DI PIU PERSONE - CONCORSO NELLA SOTTRAZIONE DELLA COSA - INSUFFICIENZA - ESIGENZA DELLA PRESENZA DEI CORREI NEL MOMENTO E NEL LUOGO DELLA VIOLENZA O DELLA MINACCIA - APPLICAZIONE IN CASO DI RAPINA IMPROPRIA.*
Stato
decisa il 1970-04-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/117201-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - RAPINA IMPROPRIA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - RIUNIONE DI PIU PERSONE - CONCORSO NELLA SOTTRAZIONE DELLA COSA - INSUFFICIENZA - ESIGENZA DELLA PRESENZA DEI CORREI NEL MOMENTO E NEL LUOGO DELLA VIOLENZA O DELLA MINACCIA - APPLICAZIONE IN CASO DI RAPINA IMPROPRIA.*

Nel delitto di rapina, la circostanza aggravante del numero delle persone riunite non e realizzabile per il solo fatto del concorso morale o materiale nel furto o per il concorso a sensi dell'art 116 cod pen, essendo indispensabile la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo e nel momento in cui la violenza o la minaccia sono poste in essere. Pertanto, nel caso di rapina impropria, non sussiste la suddetta aggravante se uno dei correi, sorpreso dalla forza pubblica subito dopo avere consumato il furto con l'altro correo, opponga resistenza nel tentativo di sottrarsi all'arresto dopo che il complice, alla vista della forza pubblica, sia riuscito a darsi alla fuga. (V 104354, anno 1967, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 628 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)