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Sez. U - , Ordinanza n. 3125 del 09/02/2021 (Rv. 660357 - 03)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Obbligo di deposito dei documenti indicati in ricorso - Inosservanza - Improcedibilità - Limiti - Rilevanza dell'atto ai fini della questione - Necessità.
Stato
decisa il 2021-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660357-03

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO

Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione non incorre nella sanzione di improcedibilità di cui all'art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c. allorquando il ricorrente non abbia depositato un documento in esso richiamato e tale atto sia irrilevante ai fini della definizione della questione di giurisdizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)