Sez. 3, Ordinanza n. 29422 del 14/11/2024 (Rv. 672577-01)
ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO - AVVISO AI CREDITORI ISCRITTI - INTERVENTO CREDITORI NON PRIVILEGIATI - EFFETTI - ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO TERZI | Pignoramento di crediti presso più terzi con unico atto - Pignoramenti plurimi - Configurazione -
ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO - AVVISO AI CREDITORI ISCRITTI - INTERVENTO CREDITORI NON PRIVILEGIATI - EFFETTI - ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO TERZI
Conseguenze - Limite ex art. 546, comma 1, c.p.c. - Riferibilità a ciascun credito staggito presso ogni singolo terzo pignorato - Limiti.
Il pignoramento di crediti eseguito con un unico atto presso più terzi realizza un concorso di plurimi pignoramenti, unitariamente trattati ma con effetti autonomi e indipendenti, sicché ciascun terzo pignorato è obbligato alla custodia delle somme da lui dovute al debitore nei limiti dell'importo precettato aumentato della metà, salva la eventuale adozione, ad opera del giudice dell'esecuzione e su istanza del debitore, dei provvedimenti di cui all'art. 546, comma 2, c.p.c.
Cod. Proc. Civ. art. 546 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)