Sez. 1, Sentenza n. 2227 del 16/03/1996 (Rv. 496392 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE | Ricorso contro la sentenza d'appello e ricorso contro la sentenza che decide l'impugnazione per revocazione della prima - Riunione ex art. 335 cod. proc. civ. - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE
I ricorsi per cassazione, proposti, rispettivamente, contro la sentenza d'appello e contro quella che decide l'impugnazione per revocazione avverso la prima, debbono essere riuniti in applicazione (analogica, trattandosi di gravami avverso distinti provvedimenti) della norma dell'art. 335 cod. proc. civ., che impone la trattazione in un unico giudizio di tutte le impugnazioni proposte contro la stessa sentenza. Infatti, la riunione di detti ricorsi, pur non essendo espressamente prevista dalla norma citata, discende dalla stretta connessione esistente tra le due pronunce, in quanto l'esito della revocazione (dal cui carattere pregiudiziale deriva la sospensione dei termini per proporre ricorso per cassazione e del procedimento di cassazione, ai sensi dell'art. 398, ultimo comma cod. proc. civ.)può risultare determinante ai fini della decisione dell'ordinaria impugnazione per cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 335 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)