Sez. 3, Sentenza n. 10273 del 01/12/1994 (Rv. 488959 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO | Procedimento di convalida di licenza per finita locazione o di sfratto - sospensione dei termini per il periodo feriale - Esclusione - fase sommaria del procedimento - Applicabilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO
Nei procedimenti di convalida di licenza per finita locazione o di sfratto, la sospensione dei termini durante il periodo feriale resta esclusa, in forza della deroga contenuta nell'art.3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742 in relazione all'art.92 dell'ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941 n.12) solo per la fase di tipo sommario, la quale si conclude con la pronuncia dell'ordinanza di convalida o con il diniego della stessa e presenta per sua natura caratteri d'urgenza, mentre trova applicazione, ai sensi del principio generale fissato dall'art.1 della citata legge n.742/69, per la successiva fase a rito ordinario, salvo che l'urgenza venga dichiarata con apposito provvedimento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 657 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 2 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 9, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)