Sez. 1, Sentenza n. 46544 del 08/11/2005 Ud. (dep. 20/12/2005) Rv. 232854 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - CON RINVIO - IN GENERE | Annullamento parziale - Disposizioni sulle misure di sicurezza - Giudice del rinvio - Individuazione - Tribunale di sorveglianza.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - CON RINVIO - IN GENERE
Il giudizio di rinvio a seguito dell'annullamento delle sole disposizioni della sentenza che riguardano le misure di sicurezza, con il contestuale rigetto dell'impugnazione contro i capi concernenti la pena, è devoluto non al giudice d'appello, ma al tribunale di sorveglianza, perché, venuta meno la connessione con gli altri capi della sentenza, non v'è ragione per derogare alla competenza funzionale di tale organo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 624 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 679 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 680
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)