Sez. L, Sentenza n. 11430 del 30/08/2000 (Rv. 539908 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - SANZIONI DISCIPLINARI | Procedimento ex art. 7 legge n. 300 del 1970 - Diritto di difesa - Portata - Facoltà del lavoratore di farsi assistere da un legale - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - SANZIONI DISCIPLINARI
Nel sistema delineato dall'art. 7 della legge n. 300 del 1970, il diritto di difesa è ampiamente garantito al lavoratore dalla contestazione dell'addebito, dal diritto che egli ha di essere sentito e dalla necessità di attendere cinque giorni prima di potersi dar luogo a sanzioni più gravi del rimprovero verbale, nonché anche dall'assistenza di un rappresentante sindacale, riconosciuta dalla legge al solo fine di assicurare al lavoratore una migliore tutela, dovendosi invece escludere la facoltà per quest'ultimo di farsi assistere da un legale, non essendovi nella legge alcun riferimento all'assistenza cosiddetta tecnica, che è normalmente prevista nel nostro ordinamento solo in giudizio (art. 24, secondo comma, Cost.) e che può essere riconosciuta o meno al di fuori di tale ipotesi in base a valutazione discrezionale del legislatore.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Costituzione art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)