Sez. 2, Sentenza n. 3635 del 15/11/1974 (Rv. 372151 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
I fatti allegati da una parte possono essere considerati pacifici solo quando siano stati esplicitamente ammessi dall'altra o quando questa abbia impostato la propria difesa su argomenti logicamente incompatibili con il disconoscimento dei fatti medesimi e non anche quando le difese prescindano dall'esistenza di tali fatti, per cui, nemmeno implicitamente, possono considerarsi ammessi. Non esiste infatti nel nostro ordinamento il principio secondo il quale il convenuto abbia l'Onere di dover esplicitamente e specificamente contestare tutte le circostanze dedotte dall'attore se vuole evitare che esse vengano ritenute come ammesse; la mancata contestazione, infatti, puo valere solo come elemento indiziario da valutarsi alla stregua di qualsiasi altra manifestazione del contegno processuale alla stregua dell'art 116 cod proc civ. (Conf 481'72, mass n 356440).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)