Sez. 2, Sentenza n. 10919 del 18/05/2011 (Rv. 618131 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE | Giudizio di risarcimento danni da responsabilità civile automobilistica - Autonomia dei rapporti tra danneggiato e danneggiante e tra danneggiante e assicuratore - Conseguenze - Accertamento con efficacia di giudicato del diritto del danneggiato ad essere risarcito dal danneggiante - Vincolatività nei rapporti tra assicurato e assicuratore - Esclusione.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE
Qualora in uno stesso giudizio di risarcimento dei danni conseguenti alla responsabilità civile automobilistica siano stati dedotti due diversi rapporti, uno tra danneggiato e danneggiante e l'altro tra il danneggiante e il suo assicuratore (tra i quali non sussiste un rapporto di inscindibilità), nell'ambito del rapporto tra assicurato e assicuratore la ricostruzione dell'incidente può portare a negare il diritto del primo ad essere manlevato dal secondo, anche se venga accertato (con efficacia di giudicato) il diritto al risarcimento del danno del danneggiato nei confronti del danneggiante, in quanto il giudicato formatosi nel primo rapporto non può avere efficacia in relazione al secondo, diverso rapporto processuale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)