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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15948 del 20/07/2011 (Rv. 619061 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE | Trasferimento di domicilio dell'avvocato del ricorrente - Impossibilità di procedere ad una notificazione tempestiva del controricorso presso la cancelleria della Corte di cassazione - Conseguenze - Deposito del controricorso, pur non notificato, nel termine di cui all'art. 370 cod. proc. civ. - Necessità - Inosservanza - Improcedibilità del controricorso.
Stato
decisa il 2011-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619061-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE

In tema di giudizio di cassazione, qualora, all'atto di tentare la notificazione del controricorso, il resistente constati che l'avvocato del ricorrente ha trasferito altrove il domicilio eletto in Roma nel ricorso a norma dell'art. 366, secondo comma, cod. proc. civ. e non sia più nei termini per una notificazione tempestiva (sia pure in relazione al perfezionamento per lo stesso notificante) presso la cancelleria della Corte di cassazione, egli è tenuto a procedere al deposito del controricorso, pur non notificato, entro il termine, ex art. 370 cod. proc. civ., di venti giorni dalla scadenza del termine entro il quale la notificazione sarebbe dovuta avvenire; in difetto, il controricorso stesso va dichiarato improcedibile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)