Sez. 1, Sentenza n. 3616 del 28/06/1979 (Rv. 400034 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITA, RISARCIMENTO DEL DANNO - DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA PER L'OCCUPAZIONE BIENNALE - RIFERIMENTO ALL'EFFETTIVA DESTINAZIONE PRODUTTIVA ED ALLA REALE REDDITIVITA DEL FONDO AL MOMENTO DELL'OCCUPAZIONE - SUOLO EDIFICATORIO UTILIZZATO COME AGRICOLO - INDENNITA - CALCOLO - AMMONTARE DEL MANCATO REDDITO AGRICOLO - LIQUIDAZIONE EQUITATIVA DEL DANNO - LEGITTIMITA - CONDIZIONI - CRITERI.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITA, RISARCIMENTO DEL DANNO - DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA PER L'OCCUPAZIONE BIENNALE - RIFERIMENTO ALL'EFFETTIVA DESTINAZIONE PRODUTTIVA ED ALLA REALE REDDITIVITA DEL FONDO AL MOMENTO DELL'OCCUPAZIONE - SUOLO EDIFICATORIO UTILIZZATO COME AGRICOLO - INDENNITA - CALCOLO - AMMONTARE DEL MANCATO REDDITO AGRICOLO - LIQUIDAZIONE EQUITATIVA DEL DANNO - LEGITTIMITA - CONDIZIONI - CRITERI.*
Nella Determinazione dell'indennita dovuta per l'occupazione biennale di un fondo destinato all'espropriazione per pubblica utilita occorre aver riguardo all'effettiva destinazione produttiva e alla reale redditivita che il fondo aveva al tempo della occupazione, prescindendo, cioe, dall'eventuale maggior utile che sarebbe stato possibile ottenere con un diverso impiego economico del bene e, a fortiori, attraverso la sua alienazione: in particolare, con riguardo all'ipotesi di un suolo edificatorio che sia utilizzato come agricolo al momento dell'occupazione, l'indennita deve essere calcolata in relazione a questa destinazione e consiste nello ammontare del mancato reddito agrario relativo a quel periodo. Pertanto, dovendosi procedere alla liquidazione equitativa del danno, in Mancanza di prove circa l'effettivo pregiudizio subito dal titolare del fondo occupato, deve farsi riferimento non all'importo degli interessi legali sull'indennita di espropriazione, che e commisurata al valore venale del bene, ma all'importo degli interessi legali calcolati sulla somma corrispondente al valore agricolo del fondo.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 72
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)