Sez. 3, Sentenza n. 9406 del 27/04/2011 (Rv. 617747 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - MALATTIE INFETTIVE E SOCIALI (MISURE DI PROFILASSI ED IGIENE) - VACCINAZIONE - IN GENERE | Vaccinazione obbligatoria per la poliomielite - Responsabilità del Ministero - Sussistenza - Natura di attività pericolosa - Esclusione - Previsione generale dell'art. 2043 cod. civ. - Applicabilità.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - MALATTIE INFETTIVE E SOCIALI (MISURE DI PROFILASSI ED IGIENE) - VACCINAZIONE - IN GENERE
La responsabilità civile del Ministero della salute per i danni conseguenti alla vaccinazione obbligatoria per la poliomielite non è inquadrabile nell'ipotesi di cui all'art. 2050 cod. civ., non potendosi ritenere di per sé come attività pericolosa, e va ricompresa nella previsione generale dell'art. 2043 cod. civ., perché, anche dopo il trasferimento alle Regioni di numerose competenze in materia, permane in capo al Ministero un ruolo generale di programmazione e di controllo del servizio di vaccinazione obbligatoria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST., Legge 04/02/1966 num. 51 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)