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Sez. 1 - , Sentenza n. 19426 del 03/08/2017 (Rv. 645177 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE | ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IMPUTAZIONE - DEL PAGAMENTO AGLI INTERESSI - Pagamento parziale - Imputazione agli interessi - Necessità - Imputazione al capitale - Condizioni - Debito della P.A. - Adempimento parziale - Quietanza su titolo di spesa recante imputazione al capitale - Prova del consenso del creditore all'imputazione al capitale - Sufficienza - Esclusione.
Stato
decisa il 2017-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645177-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE

In tema di appalti pubblici, il pagamento parziale va imputato agli interessi e non al capitale, a meno che vi sia prova del consenso del creditore ad una diversa imputazione; a tal fine, non costituisce prova sufficiente, nel caso di pagamento effettuato da una P.A., il fatto che il privato creditore, tenuto a rilasciare ricevuta di pagamento, abbia sottoscritto per quietanza il titolo di spesa in cui l'amministrazione stessa abbia imputato a deconto del capitale la somma erogata a parziale pagamento del debito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1194, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)