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Sez. 6, Sentenza n. 321 del 20/01/2000 Cc. (dep. 28/02/2000) Rv. 215646 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - SEQUESTRO DI PERSONA | Sequestro dell'ostaggio da parte di correi nel reato di importazione di sostanze stupefacenti - Al fine di conoscere dove sia stata nascosta la sostanza ovvero se sia stata venduta, per ottenerne il controvalore - Configurazione dei reati di sequestro di persona e di tentata estorsione - Sussistenza - Reato di sequestro di persona a scopo di estorsione - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-01-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215646-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - SEQUESTRO DI PERSONA

Non è configurabile il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 cod. pen.) quando il sequestro e il profitto siano direttamente ricollegabili a una causa preesistente, ancorché illecita, come nel caso di rapimento e di sottoposizione a violenze di una persona da parte dei correi nel reato di illecita importazione di sostanze stupefacenti in Italia, i quali sequestrino l'ostaggio intendendo conoscere il luogo ove la vittima del sequestro abbia nascosto la sostanza, o in caso di intervenuta vendita, ottenere il suo controvalore. In tal caso, lo scopo degli agenti non è quello di conseguire il denaro quale prezzo della liberazione dell'ostaggio, di modo che ricorrono gli estremi dei reati di sequestro di persona e di tentata estorsione (artt. 605 e 56 - 628 cod. pen.). Alla corretta qualificazione giuridica può pervenire anche il tribunale nell'ambito del procedimento di riesame, fermo restando che la nuova qualificazione non ha effetto oltre il procedimento incidentale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 605 CORTE COST., Cod. Pen. art. 628 CORTE COST., Cod. Pen. art. 630 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)