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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 165 del 1991

Decisione
decisa il 1991-04-08, depositata il 1991-04-18
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:165
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 17095

  • Criminalità organizzata (lotta alla)
  • Ricorso della regione lombardia avverso d.l. recante provvedimenti urgenti in materia
  • Mancata conversione in legge
  • Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione in quanto il d.l. 13 novembre 1990 n. 324 impugnato dalla Regione ricorrente non è stato convertito in legge nei termini previsti. - In senso conforme: O. n. 84/1990.

Norme impugnate

  • art. 19 d.l. 13 novembre 1990, n. 324

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19 del decreto-legge 13 novembre 1990, n. 324 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata), promosso con ricorso della regione Lombardia, notificato il 10 dicembre 1990, depositato in cancelleria il 19 successivo ed iscritto al n. 70 del registro ricorsi 1990; Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1991 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;
punto 1
Ritenuto che la regione Lombardia, con ricorso notificato il 10 dicembre 1990 e depositato il 19 successivo, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 del decreto-legge 13 novembre 1990, n. 324 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata), per violazione degli artt. 115, 117, 123 e 130 della Costituzione; che si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo la reiezione del ricorso;
punto 2
Considerato che il decreto-legge 13 novembre 1990, n. 324 non è stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 12 gennaio 1991; che, pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, ord. n. 84 del 1990), la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;
punto 3
Visti l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli artt. 25 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 del decreto-legge 13 novembre 1990, n. 324 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata), sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione Lombardia in riferimento agli artt. 115, 117, 123 e 130 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1991. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: BALDASSARRE Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 18 aprile 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze