Sez. 3, Sentenza n. 735 del 06/03/1969 (Rv. 339025 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA (PREZZO) - IN GENERE - SOSTITUZIONE DEL CREDITORE ESECUTANTE DA PARTE DI UN SUO CREDITORE PERSONALE - EFFETTI - OPPOSIZIONE AL PROGETTO DI DISTRIBUZIONE - LEGITTIMAZIONE DEL SUBCREDITORE - SUSSISTENZA - PROMOZIONE DI SINGOLI ATTI ESECUTIVI DA PARTE DEL SUBCREDITORE - AMMISSIBILITA.*
ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA (PREZZO) - IN GENERE - SOSTITUZIONE DEL CREDITORE ESECUTANTE DA PARTE DI UN SUO CREDITORE PERSONALE - EFFETTI - OPPOSIZIONE AL PROGETTO DI DISTRIBUZIONE - LEGITTIMAZIONE DEL SUBCREDITORE - SUSSISTENZA - PROMOZIONE DI SINGOLI ATTI ESECUTIVI DA PARTE DEL SUBCREDITORE - AMMISSIBILITA.*
Il creditore personale del creditore procedente, che domanda di essere a lui sostituito a norma dell'art. 511 cod.proc.civ., persegue non soltanto un fine satisfattorio ma anche - in via eventuale e secondaria - un fine surrogatorio che lo legittima a resistere (accanto e in sostituzione del creditore procedente) nel giudizio di opposizione al progetto di distribuzione, perche il suo credito, ancorche non contestato, potrebbe subire una falcidia in accoglimento delle istanze di altri creditori. Il subcreditore, ove il creditore cui si sostituisce sia munito di titolo esecutivo, puo anche, nei congrui casi, promuovere o provocare singoli Atti di espropriazione in sua vece, con evidenti effetti circa la collocazione delle spese relative a carico della massa.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 512, Cod. Proc. Civ. art. 499 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 511
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)