Sez. 3, Sentenza n. 5252 del 10/03/2006 (Rv. 588247 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE | Danno biologico - Micropermanente - Parametri previsti dal d.l. n. 70 del 2000 - Mancata conversione in legge - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie relativa ad una sentenza pronunciata nel periodo di vigenza del d.l. n. 70 del 2000.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE
I parametri di liquidazione del danno biologico relativi ad una "micropermanente", previsti dall'art. 3, comma primo, lettere a), b) e c), del decreto legge 28 marzo 2000, n. 70, sono stati soppressi dalla successiva legge di conversione 26 maggio 2000, n. 137, con la conseguenza che, non essendo stata neppure disposta la salvezza dei relativi effetti, le decisioni in tale materia, ancorché adottate nel periodo di vigenza delle predette disposizioni, non possono legittimamente fondarsi sulle stesse, non più esistenti nell'ordinamento. (Nella specie, la sentenza di primo grado, pronunciata dopo l'entrata in vigore del decreto legge n. 70 del 2000, aveva liquidato il danno biologico da micropermanente sulla base dei criteri dallo stesso previsti; in applicazione del principio enunciato, la S.C. ha cassato la sentenza di appello, che, pur essendo intervenuta successivamente alla legge n. 137 del 2000, aveva confermato la predetta decisione, sull'errato presupposto che, nonostante la mancata conversione del decreto legge, ne fossero stati fatti salvi gli effetti).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Decreto Legge 28/03/2000 num. 70 art. 3 CORTE COST., Legge 26/05/2000 num. 137 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)