Sez. 5 - , Ordinanza n. 8882 del 31/03/2021 (Rv. 661029 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Contenzioso tributario - Società di persone - Principio di trasparenza ex art. 5, d.P.R. n. 917 del 1986 - Socio accomandatario - Decesso - Pluralità di soci - Mancanza - Litisconsorzio tra gli eredi del socio defunto e la società – Esclusione - Ragioni.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, sebbene in applicazione del principio di trasparenza ex art. 5 d.P.R. n. 917 del 1986, debbano partecipare al giudizio di merito sia la società di persone che i soci della stessa, non sussiste, a seguito del decesso del socio accomandatario di una società in accomandita semplice, un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra gli eredi del socio defunto e la società allorché venga a mancare la pluralità dei soci, determinandosi in tal caso lo scioglimento di quest'ultima ex art. 2272 c.c.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Civ. art. 2272, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)