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Sez. 4, Sentenza n. 9556 del 18/10/1996 Ud. (dep. 07/11/1996) Rv. 206969 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DEL DIFENSORE | Contemporanei impegni del difensore - Precedenza cronologica della notificazione al difensore degli avvisi di fissazione dell'udienza - Criterio di valutazione della sussistenza del legittimo impedimento del difensore - Idoneità - Esclusione - Sindacato della scelta del difensore - Rigetto della richiesta di sospensione o di rinvio del dibattimento per esigenze di buona amministrazione della giustizia - Potere del giudice - Mancanza di tali necessità ed esclusione di ogni intento dilatorio dell'istanza - Celebrazione del dibattimento in assenza del difensore - Nullità ex artt. 178, lett. c), e 179, comma primo, cod. proc. pen. - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-10-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206969-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DEL DIFENSORE

Nell'ipotesi di contemporanei impegni del difensore dell'imputato, la precedenza cronologica della notificazione al predetto degli avvisi di fissazione dell'udienza non può considerarsi di per sè, razionale ed esaustivo criterio per valutare la sussistenza del legittimo impedimento del difensore di cui all'art. 486 cod. proc. pen.. Non è la precedenza cronologica della notifica assolutamente causale, o la astratta gravità dei reati che possono realisticamente orientare il difensore sulla priorità da privilegiare ma piuttosto la necessità dell'assistenza in relazione alla fase processuale o al concreto della contestazione. Il giudice può sindacare tale scelta e rigettare la richiesta di sospensione o di rinvio se vi sono esigenze di buona amministrazione della giustizia (per esempio la prossimità della prescrizione o l'utilità di celebrare contestualmente il dibattimento a carico di più imputati o la reiterazione delle sospensioni o dei rinvii). Se, però, tali necessità non ricorrono e ragionevolmente può escludersi ogni intento dilatorio dell'istanza difensiva la celebrazione del dibattimento in assenza del difensore che abbia prontamente fatto conoscere il proprio impedimento legittimo è causa di nullità ex artt. 178 lett. c) e 179, comma primo, cod. proc. pen.. (Nella fattispecie, l'istanza di rinvio per impegno del difensore davanti al Tribunale di altra città era stata rigettata in base al mero criterio cronologico della precedenza della notifica dell'avviso di udienza, senza sindacare la scelta del legale né indicare alcuna esigenza di buona amministrazione della giustizia).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 486 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 486 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 179 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)