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Sez. 3, Sentenza n. 8875 del 08/09/1998 (Rv. 518666 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITÀ - IN GENERE | Professione medica - Situazione comportante, nella sua evoluzione, rischi per la salute del paziente - Obbligo per il medico di utilizzare metodi a sua disposizione atti ad evitare l'insorgenza del pericolo - Sussistenza - Prescelta di un trattamento terapeutico o di un metodo di intervento rischiosi - Conseguenza - Colpa - Configurabilità.
Stato
decisa il 1998-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/518666-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITÀ - IN GENERE

In tema di responsabilità medica, se nel corso di un trattamento terapeutico o di un intervento, venga a palesarsi una situazione la cui evoluzione può comportare rischi per la salute del paziente, il medico che abbia a disposizione metodi idonei ad evitare che la situazione pericolosa si determini, non può non impiegarli, essendo suo dovere professionale applicare metodi che salvaguardino la salute del paziente anziché metodi che possano anche solo esporla a rischio. Da ciò consegue che, ove egli opti per un trattamento terapeutico o per un metodo d'intervento rischioso e la situazione pericolosa si determina ed egli non riesce a superarla senza danno, la colpa si radica già nella scelta iniziale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 2236

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)